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Approfondimenti

I redditi del lavoratore domestico
esclusi dall’imponibile IRPEF

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro fino all'importo complessivo giornaliero indicato dall’art. 51, comma 2, D.P.R. n. 917/1986;

- l’ alloggio garantito come prestazione in natura, inteso come cd. posto letto (sarà diverso il caso in cui al lavoratore venga invece assegnato un immobile).

- i rimborsi analitici delle spese di viaggio (anche sotto forma di indennità chilometrica), e di trasporto se rimborsate sulla base di idonea documentazione

- le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, nei limiti indicati dall’art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986.

- per le trasferte nell'ambito comunale, i rimborsi di spese di trasporto comprovate da idonea documentazione;

- le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, nella misura del 50% del loro ammontare;

- le indennità di trasferimento, di prima sistemazione e equipollenti, nei limiti indicati dall’art. 51, comma 7, D.P.R. n. 917/1986;

- le spese di viaggio, di trasporto e di recesso dal contratto di locazione sostenute dal dipendente in occasione dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate;

- gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge.

- le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (es.: indennizzi ricevuti a titolo di reintegrazione patrimoniale);

- le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro (es.: polizze assicurative per responsabilità civile).

- i compensi e le indennità che il lavoratore percepisce da terzi e che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro o che per legge devono essere riversati allo Stato;

- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza che per legge debbono essere riversati allo Stato;

- i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (es.: contributi INPS);

- i contributi per assistenza sanitaria versati a Enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale  in conformità a disposizioni di contratto (es.: contributi Cassa Colf), per un importo complessivamente non superiore a quanto indicato dall’art. 51, comma 2, D.P.R. n. 917/1986.

- i contributi versati dai lavoratori, eccedenti l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile destinata al finanziamento delle forme pensionistiche complementari.